Tutela dell'ambiente e prevenzione degli incendi - Avviso alla Cittadinanza
IL SINDACO
VISTE le ordinanze:
N. 10 del 3 aprile 2008 (taglio siepi, rami alberi, ripulitura canali e corsi
d’acqua, conservazione fabbricati e muri, mantenimento ripe dei fondi
laterali);
Ordinanza N. 15 del 7 aprile 2008 (tagli periodici della vegetazione);
Ordinanza N. 14 del 7 aprile 2008 (periodi consentiti per la combustione dei
residui vegetali)
A TUTELA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO IN TUTTE LE SUE FORME
INVITA
Chiunque ad osservare e rispettare le prescrizioni contenute nelle suddette
ordinanze emanate per la sicurezza della circolazione, per la lotta all’
inquinamento, per il decoro e l’igiene pubblica e per la salvaguardia del
patrimonio boschivo dagli incendi.
1) SALVAGUARDIA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI (attività di previsione e prevenzione
per la tutela del territorio dalla diffusione degli incendi):
con l’ordinanza n. 15 del 07.04.2008, TUTTI I PROPRIETARI ED ALTRI SOGGETTI
AVENTI TITOLO, di aree edificate e non, dimesse o abbandonate, coltivate o
incolte, nell’ambito dei cantieri edili e stradali, lungo gli argini stradali e
dei corsi d’acqua, in particolare vicino ai centri abitati di tenere tali aree
sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e dai
rifiuti in genere e di tenere le aree di proprietà pulite ed in perfetto ordine
attraverso tagli periodici della vegetazione al fine di limitare tanto il
rischio igienico che quello degli incendi.
2) REGOLAMENTAZIONE DEL RICORSO AL FUOCO PER LE PULIZIE E L’ELIMINAZIONE DI
RESIDUI VEGETALI E PER LA RIPULITURA DEGLI INCOLTI:
Per tutelare il territorio dall'innesco e dalla diffusione degli
incendi,il SINDACO quale
AUTORITA’ LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE consapevole che gli incendi
colposi
sono da ricercare soprattutto nella cattiva conduzione delle
attività agricole, nel cui ambito si
fa ancora spesso ricorso al fuoco CON l’ordinanza n°. 14 del 7
aprile 2008, stabilisce i
periodi durante i quali, unicamente nelle zone agricole-rurali, è
possibile far ricorso alla
combustione per l’eliminazione degli scarti legnosi, quali: tralci
e ramaglie, residuati delle
pratiche agronomiche della potatura e della estirpazione di
frutteti o vigneti, sfalcio delle
arginature dei fossi:
- periodo dal 1° ottobre al 30 novembre e dal 16 aprile al 31 maggio: è
consentito
utilizzare la combustione dalle ore 0,6,00 alle ore 10,00
- periodo 1° dicembre al 15 dicembre e dal 15 gennaio al 31 marzo: è
consentito è
utilizzare la combustione dalle ore 7,00 alle ore 10,00.
Nei periodi in cui è consentita la combustione i fuochi non potranno
essere
più alimentati dopo le ore 11,30.
E’ FATTO OBBLIGO
laddove è consentito l’autosmaltimento per combustione all’aperto,
unicamente in zone
agricole - rurali, osservare le seguenti limitazioni e modalità di
controllo:
• il fuoco deve essere acceso, con l’adozione di ogni possibile
precauzione al fine di
Prevenire incendi e danni alle persone e/o all’altrui proprietà e
deve essere sorvegliato
Costantemente da un sufficiente numero di persone idonee ad
intervenire in qualsiasi
momento finché il fuoco non sia spento;
• che il fumo non arrechi pericolo e/o disagio alla circolazione e/o
alla cittadinanza;
• se per qualsiasi causa, anche naturale , il fuoco acceso dovesse
produrre fumo in quantità
eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto
obbligo di spegnerlo;
E’ VIETATO
sempre:
• accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione
dell’anno o comunque
ogni qual volta possa essere presumibile la incontrollabilità del
fumo stesso.
• bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi
abitati, nonché nelle
vicinanze e nelle sedi stradali;
• appiccare fuoco libero a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei
fossi, scarpate, nonché
materiali di varia natura presenti nei cantieri edili; paglia ed
altri residui legnosi e scarti
vegetali prodotti da lavorazioni agricole, nonché nell’ambito della
ripulitura di parchi e
giardini;
• bruciare materiale organico prodotto o derivato dall’attività
agricola, sia umido che
secco,tra cui fogliame, erba, arbusti e sterpaglie, tronchi, rami e
radici di grossa
pezzatura;
• bruciare pneumatici, materie plastiche diverse, combustibili liquidi
quali benzina,
kerosene, gasolio e simili, anche se utilizzate per l’alimentazione e
l’accensione dei fuochi.
DURANTE TUTTO L’ANNO E’ VIETATO ACCENDERE FUOCHI DURANTE LE
ORE POMERIDIANE, salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Corpo
Forestale dello
Stato – Stazione di Spigno Saturnia
PERIODO MASSIMO RISCHIO PER GLI INCENDI BOSCHIVI
(15/06-30/09)
E’ VIETATO ACCENDERE FUOCHI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DURANTE
IL PERIODO DI
MASSIMO RISCHIO PER GLI INCENDI BOSCHIVI: 1° GIUGNO – 30 SETTEMBRE
(durante tale periodo
vengono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dagli
incendi di cui agli art. 4 e 7 della Legge
n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, le leggi
della Regione Lazio e le direttive
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nell’imminenza di tale
periodo le norme da rispettare
verranno rese note alla cittadinanza con specifica Ordinanza del
Sindaco)
2) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE – TUTELA DELLE STRADE
ED AREE PUBBLICHE (C.D.S.):
Con l’Ordinanza n. 10 del 3.04.08 d i proprietari di terreni a fronte di
strade comunali o vicinali, provvedano a regolare le siepi vive, a far tagliare
i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché a
tagliare le piante in precario stato di conservazione, in maniera tale da:
• non restringere o danneggiare la strada limitando la visibilità
alla circolazione;
• non impedire od ostacolare il libero transito dei pedoni sui
marciapiedi;
• non coprire od occultare anche solo parzialmente la segnaletica
stradale
regolamentare compromettendone la leggibilità dalle distanze e
dalle angolazioni
necessarie;
• non ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a
salvaguardare la sicurezza della
circolazione.
E’ FATTO INOLTRE OBBLIGO AI PROPRIETARI A PROVVEDERE
• alla ripulitura dei canali stradali e dei corsi d’acqua;
• di conservare i fabbricati ed i muri di qualsiasi genere in modo
da non compromettere
l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;
• a rimuovere le ramaglie di qualsiasi specie e dimensione cadute
dagli alberi piantati
vicino alla sede stradale e che vengano a cadere sulla medesima;
• a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in modo tale
da impedire frane e o
cedimenti del corpo stradale ivi comprese le opere di sostegno,
lo scoscendimento del
terreno e realizzare, ove occorra, le necessarie opere di
mantenimento ed evitare di
eseguire interventi che possano causare i predetti eventi;
La Polizia Locale e gli altri agenti delle Forze di Polizia, durante
l'attività di vigilanza sul territorio, provvederanno ad elevare verbali di
contravvenzione nei confronti di quanti non osserveranno le prescrizioni delle
citate ordinanze.
Le sanzioni previste per i trasgressori vanno da un minimo di € 25,00 ad un
massimo di € 500,00 (art. 7 bis D. lgs. n. 267/2000), da un minimo di € 148,00
ad un massimo di € 1.485,00 (se le norme vietate sono quelle del Codice della
Strada relative al Titolo II – “Della costruzione e tutela delle strade”) da €
516, 00 a € 3.098,00 se il comportamento illecito è riferito all’art. 59, comma
1 e 2, del RD 18 giugno 1971, n. 733, fermo restando qualora se ne ravvisi la
fondatezza, l’esercizio dell’azione penale.
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Minturno, 3 maggio 2010 ---
IL SINDACO Dott. Aristide Galasso
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Il Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile Di.Ma. Giuseppe Saviano