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04/05/2010
Tutela dell'ambiente e prevenzione degli incendi - Avviso alla Cittadinanza
IL SINDACO VISTE le ordinanze: N. 10 del 3 aprile 2008 (taglio siepi, rami alberi, ripulitura canali e corsi d’acqua, conservazione fabbricati e muri, mantenimento ripe dei fondi laterali); Ordinanza N. 15 del 7 aprile 2008 (tagli periodici della vegetazione); Ordinanza N. 14 del 7 aprile 2008 (periodi consentiti per la combustione dei residui vegetali) A TUTELA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO IN TUTTE LE SUE FORME INVITA Chiunque ad osservare e rispettare le prescrizioni contenute nelle suddette ordinanze emanate per la sicurezza della circolazione, per la lotta all’ inquinamento, per il decoro e l’igiene pubblica e per la salvaguardia del patrimonio boschivo dagli incendi. 1) SALVAGUARDIA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI (attività di previsione e prevenzione per la tutela del territorio dalla diffusione degli incendi): con l’ordinanza n. 15 del 07.04.2008, TUTTI I PROPRIETARI ED ALTRI SOGGETTI AVENTI TITOLO, di aree edificate e non, dimesse o abbandonate, coltivate o incolte, nell’ambito dei cantieri edili e stradali, lungo gli argini stradali e dei corsi d’acqua, in particolare vicino ai centri abitati di tenere tali aree sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e dai rifiuti in genere e di tenere le aree di proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione al fine di limitare tanto il rischio igienico che quello degli incendi. 2) REGOLAMENTAZIONE DEL RICORSO AL FUOCO PER LE PULIZIE E L’ELIMINAZIONE DI RESIDUI VEGETALI E PER LA RIPULITURA DEGLI INCOLTI: Per tutelare il territorio dall'innesco e dalla diffusione degli incendi,il SINDACO quale AUTORITA’ LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE consapevole che gli incendi colposi sono da ricercare soprattutto nella cattiva conduzione delle attività agricole, nel cui ambito si fa ancora spesso ricorso al fuoco CON l’ordinanza n°. 14 del 7 aprile 2008, stabilisce i periodi durante i quali, unicamente nelle zone agricole-rurali, è possibile far ricorso alla combustione per l’eliminazione degli scarti legnosi, quali: tralci e ramaglie, residuati delle pratiche agronomiche della potatura e della estirpazione di frutteti o vigneti, sfalcio delle arginature dei fossi: - periodo dal 1° ottobre al 30 novembre e dal 16 aprile al 31 maggio: è consentito utilizzare la combustione dalle ore 0,6,00 alle ore 10,00 - periodo 1° dicembre al 15 dicembre e dal 15 gennaio al 31 marzo: è consentito è utilizzare la combustione dalle ore 7,00 alle ore 10,00. Nei periodi in cui è consentita la combustione i fuochi non potranno essere più alimentati dopo le ore 11,30. E’ FATTO OBBLIGO laddove è consentito l’autosmaltimento per combustione all’aperto, unicamente in zone agricole - rurali, osservare le seguenti limitazioni e modalità di controllo: • il fuoco deve essere acceso, con l’adozione di ogni possibile precauzione al fine di Prevenire incendi e danni alle persone e/o all’altrui proprietà e deve essere sorvegliato Costantemente da un sufficiente numero di persone idonee ad intervenire in qualsiasi momento finché il fuoco non sia spento; • che il fumo non arrechi pericolo e/o disagio alla circolazione e/o alla cittadinanza; • se per qualsiasi causa, anche naturale , il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo; E’ VIETATO sempre: • accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell’anno o comunque ogni qual volta possa essere presumibile la incontrollabilità del fumo stesso. • bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, nonché nelle vicinanze e nelle sedi stradali; • appiccare fuoco libero a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili; paglia ed altri residui legnosi e scarti vegetali prodotti da lavorazioni agricole, nonché nell’ambito della ripulitura di parchi e giardini; • bruciare materiale organico prodotto o derivato dall’attività agricola, sia umido che secco,tra cui fogliame, erba, arbusti e sterpaglie, tronchi, rami e radici di grossa pezzatura; • bruciare pneumatici, materie plastiche diverse, combustibili liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili, anche se utilizzate per l’alimentazione e l’accensione dei fuochi. DURANTE TUTTO L’ANNO E’ VIETATO ACCENDERE FUOCHI DURANTE LE ORE POMERIDIANE, salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Spigno Saturnia PERIODO MASSIMO RISCHIO PER GLI INCENDI BOSCHIVI (15/06-30/09) E’ VIETATO ACCENDERE FUOCHI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DURANTE IL PERIODO DI MASSIMO RISCHIO PER GLI INCENDI BOSCHIVI: 1° GIUGNO – 30 SETTEMBRE (durante tale periodo vengono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dagli incendi di cui agli art. 4 e 7 della Legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, le leggi della Regione Lazio e le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nell’imminenza di tale periodo le norme da rispettare verranno rese note alla cittadinanza con specifica Ordinanza del Sindaco) 2) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE – TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE (C.D.S.): Con l’Ordinanza n. 10 del 3.04.08 d i proprietari di terreni a fronte di strade comunali o vicinali, provvedano a regolare le siepi vive, a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché a tagliare le piante in precario stato di conservazione, in maniera tale da: • non restringere o danneggiare la strada limitando la visibilità alla circolazione; • non impedire od ostacolare il libero transito dei pedoni sui marciapiedi; • non coprire od occultare anche solo parzialmente la segnaletica stradale regolamentare compromettendone la leggibilità dalle distanze e dalle angolazioni necessarie; • non ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione. E’ FATTO INOLTRE OBBLIGO AI PROPRIETARI A PROVVEDERE • alla ripulitura dei canali stradali e dei corsi d’acqua; • di conservare i fabbricati ed i muri di qualsiasi genere in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade; • a rimuovere le ramaglie di qualsiasi specie e dimensione cadute dagli alberi piantati vicino alla sede stradale e che vengano a cadere sulla medesima; • a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in modo tale da impedire frane e o cedimenti del corpo stradale ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno e realizzare, ove occorra, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi; La Polizia Locale e gli altri agenti delle Forze di Polizia, durante l'attività di vigilanza sul territorio, provvederanno ad elevare verbali di contravvenzione nei confronti di quanti non osserveranno le prescrizioni delle citate ordinanze. Le sanzioni previste per i trasgressori vanno da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis D. lgs. n. 267/2000), da un minimo di € 148,00 ad un massimo di € 1.485,00 (se le norme vietate sono quelle del Codice della Strada relative al Titolo II – “Della costruzione e tutela delle strade”) da € 516, 00 a € 3.098,00 se il comportamento illecito è riferito all’art. 59, comma 1 e 2, del RD 18 giugno 1971, n. 733, fermo restando qualora se ne ravvisi la fondatezza, l’esercizio dell’azione penale. --- Minturno, 3 maggio 2010 --- IL SINDACO Dott. Aristide Galasso -- Il Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile Di.Ma. Giuseppe Saviano

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