Ordinanza n. 65/2010 - Periodo di massimo rischio di incendi boschivi - 15 giugno/30 settembre
CITTA' DI MINTURNO ---
Medaglia d'Oro al Merito Civile - DPR 03.08.1998 ---
(Provincia di Latina)
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ORDINANZA N. 65 del 14/06/2010
--- IL SINDACO
VISTA la legge n. 225/92 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”
VISTO l’art. 15 della legge 225/92 ai sensi del quale il Sindaco è autorità locale di Protezione Civile;
VISTO il D. Lgs. n. 112/98 che attribuisce ai Comuni, tra l’altro, le funzioni relative all’attuazione, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali;
VISTA la legge 3 agosto 1999, n. 265 “ Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142” con cui all’art. 12 trasferisce al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2007. N. 3606 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori della Regione Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”;
VISTO l’art 38 della Legge regionale n. 17/95 “Divieto bruciatura stoppie” e successive modifiche;
VISTA la Legge regionale n. 14/1999 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo che al capo IX rileva le funzioni ed i compiti dei Comuni in merito alla Protezione Civile” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI la legge regionale del Lazio n. 39 del 28 ottobre 2002 art. 64, comma 5, ed il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, artt. 90-91-92-93-94-95-96 (prevenzione degli incendi boschivi);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2008, n. 546 redatta ai sensi dell’art. 64 comma 5 della Legge regionale n. 39/2002 avente ad oggetto “Programma attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi approvazione del Piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, periodo 2008 - 2011”
VISTO il “Programma attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi dichiarazione periodo di massimo rischio Campagna Antincendio Boschivo 2010. L.R. 39/32002 art. 64 comma 5” con il quale viene confermato che tutto il territorio della Regione Lazio, per il periodo di massimo rischio di incendio boschivo, con stato di grave pericolosità, individuato dal 15 giugno al 30 settembre 2010, è dichiarato “area a rischio di incendio boschivo e di interfaccia”;
RITENUTO necessario provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, nei boschi e lungo le strade durante la stagione estiva ed autunnale, in cui aumentano i pericoli, sia per le alte temperature che per l'afflusso di turisti e per le lavorazioni agricole;
VISTA la legge 21.11.2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e successive modifiche;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il piano comunale di protezione civile: rischio incendi boschivi e incendi di interfaccia;
--- ORDINA
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In tutto il territorio comunale, nel periodo di massimo rischio di incendi boschivi dal - 15 giugno al 30 settembre - il divieto di tutte le azioni che possono determinare anche solo potenzialmente l’innesco di incendi. In particolare:
A. Durante il periodo a rischio 15 giugno - 30 settembre è vietato:
1. accendere fuochi, per l’abbruciamento di stoppie e residui vegetali, compresi quelli delle utilizzazioni boschivi:
> nei boschi nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da
legno, nei terreni abbandonati;
> nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi;
2. anche gli Enti territoriali, di depositare o di dar fuoco ad immondizie di qualsiasi natura in zone boscate e comunque, a distanza inferiore a mt. 200 dalle stesse
3. nelle zone boscate, comprese nei piani di cui all'art. 10 della suindicata Legge n. 353/2000, i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo. Tali zone non possono, comunque, avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio;
4. l'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo avviso scritto circostanziato da far pervenire, almeno 48 ore prima, alle autorità e al Comando Stazione Forestale, (con il quale l'esecutore si assume le proprie responsabilità per gli eventuali incendi che dovessero propagarsi
nei boschi e coltivi confinanti a causa delle stoppie e di altri residui vegetali) può essere effettuato quando la distanza dai boschi è superiore a mt. 200 e purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento venga circoscritto ed isolato con solchi di aratro per una fascia di larghezza non inferiore a mt. 5 e non spiri vento forte ed il fuoco sia tenuto sotto controllo da personale idoneo ed adeguato all'area sottoposta a bruciatura sia al fronte di fuoco e fino al completo spegnimento delle ceneri.
B. Durante il periodo 15 giugno - 30 settembre è fatto obbligo:
1. ai possessori, a qualsiasi titolo, dei terreni situati a distanza inferiore a mt. 200 da boschi di interrare le stoppie e residui vegetali;
2. a Enti e privati, possessori, a qualsiasi titolo, di boschi confinanti con le strade o altre vie di transito o con altri boschi o coltivi, di effettuare la ripulitura delle erbe infestanti delle fasce perimetrali dei boschi medesimi, almeno per la profondità di mt. 5; tali fasce perimetrali dovranno essere costantemente tenute ripulite dalla vegetazione infestante per tutto il periodo di "massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi"
Analoga operazione deve essere effettuata, nello stesso periodo, lungo le scarpate autostradali, stradali e ferroviarie da parte degli Enti interessati;
3. Agli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o comunque abbandonati di tenere costantemente sgombri gli stessi da qualsiasi vegetazione infestante per tutto il periodo di "massimo rischio" ed evitare che il seccume vegetale possa costituire mezzo di propagazione di eventuali incendi;
4. Ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o tenuti al pascolo od incolti, adiacenti le linee ferroviarie, durante tutto il periodo di " massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi", di tenerli puliti fino a mt. 20 dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche ed ogni altra materia combustibile; se tali terreni sono coltivati a cereali, i possessori sono tenuti a circoscrivere l'intero fondo coltivato, appena mietuto, con striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di mt. 5 che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;
5. I proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni adiacenti le linee ferroviarie e /o boschi confinanti con strade o altre vie di transito, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per inosservanza di divieti ed obblighi contenuti nella presente ordinanza, salvo sempre le altre comminatorie previste dalle vigenti leggi.
Per le trasgressioni ai divieti di cui ai punti precedenti saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 10 della legge n. 353 del 21 Novembre 2000.
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INVITA ---
Tutti i cittadini a collaborare affinché la presente ordinanza sia osservata, segnalando alle competenti Autorità ed Uffici qualsiasi inosservanza a quanto disposto.
Ogni inizio di incendio potrà essere segnalato ai seguenti numeri telefonici:
REGIONE LAZIO PROTEZIONE CIVILE
N° Verde 803.555
--- Vigili del Fuoco 115 --- Corpo Forestale dello Stato 1515 --- Ufficio Protezione Civile
Via L.Cadorna, snc
04026 Minturno
0771-6608304
348.7667322
--- C.O.I. MINTURNO
PRESIDIO ANTINCENDIO
H/24
348.8572431
0771.613094
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Il Comando polizia locale, gli altri Agenti della Forza Pubblica e l'Ufficio Protezione Civile sono tenuti a far osservare gli obblighi e a far rispettare i divieti contenuti nella presente ordinanza.
Si da la massima pubblicità alla presente normativa con l'affissione di manifesti.
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Dalla Residenza Municipale 14 giugno 2010
--- Il SINDACO
- Dott. Aristide Galasso -