Esplora contenuti correlati

 

Ordinanze sindacali n 52 del 02 maggio 2020 e 53 del 04 maggio (2020)

MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 A SEGUITO DEL DPCM 11 MARZO 2020.

 
Ordinanze sindacali n 52 del 02 maggio 2020 e 53 del 04 maggio (2020)
 

ORDINANZA 52

A.   che gli esercenti attività di Trasporto pubblico, con decorrenza 04/05/2020, effettuino la prima corsa mattutina non oltre le ore 6.00 e l’ultima non prima delle 21.00. Demanda al Comando Polizia Locale la precisa definizione degli orari in coerenza con le presenti disposizioni;

B.    A partire dal 4 maggio 2020, in conformità con quanto disposto dal DPCM del 26 aprile e dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 30 aprile 2020 n. Z00037 che:

• Le attività commerciali di vendita al dettaglio, per le quali allo stato è possibile l’apertura, svolgeranno la propria attività dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 21.00 e, solo quelle di generi alimentari, la domenica ed i festivi dalle 7 alle ore 13.00, fatta eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, aree di servizio;

• Gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e quelle di attività artigianali quali, a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzate in aree o spazi pubblici in cui è vietato o interdetto l’accesso potranno svolgere vendita da asporto, seguendo gli orari di seguito riportati validi tutti i giorni;

− Attività di asporto per i bar dalle ore 6.00 alle ore 21.00;

− Attività di asporto per gli altri esercizi (pub, ristoranti, rosticcerie etc…) dalle ore 7.00 alle ore 23.00;

C.    resta fermo l’obbligo per gli operatori commerciali di svolgere, nell’ambito degli orari sopra indicati, esclusivamente le attività consentite dalle vigenti disposizioni, con particolare riguardo a quanto disciplinato dal D.P.C.M 26/04/2020, e che per gli stessi vige l’obbligo di adottare tutte le misure idonee al fine di evitare assembramenti (la clientela deve mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e utilizzare  protezioni individuali delle vie respiratorie (mascherine) ed a garantire la sicurezza della clientela stessa (mediante uso di  protezioni individuali delle vie respiratorie (mascherine), guanti, prodotti per l’igiene, ecc.), stabiliti da D.P.C.M. e/o Ordinanze Regionali e Sindacali;

D.   sono fatte salve tutte le disposizioni regionali e nazionali in materia;

ORDINANZA 53

- Edicole, fiorai, tabacchi e toelettatura da animali di compagnia possono stare aperti dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 21:00 e la domenica dalle 7:00 alle 13:00.

Ordinanze in Allegato.